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7249 del 27 giugno 1995) che, prendendo le mosse dal tenore letterale della norma in discorso (la quale prevede, sic et simpliciter, il diritto alla quota se l'indennita' viene a maturare dopo la sentenza" di divorzio), si e' limitata ad affermare, in sintonia con Cass.
Pertanto, al momento dello scioglimento della comunione - che, per giurisprudenza assolutamente consolidata, si verifica soltanto a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ovvero dell'omologazione della separazione consensuale - la parte di indennita' di fine rapporto eventualmente non consumata si apparterra' per meta' a ciascun coniuge.
1399/1998 Ruolo Generale vertente tra Sica Amato, ricorrente, e Casieri Maria, resistente, Rilevato in fatto che, con ricorso depositato il 13 maggio 1998, Sica Amato ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato con Casieri Maria in data 19 aprile 1967; che una precedente domanda di divorzio, presentata nel marzo del 1995, era stata rigettata da questo Tribunale con sentenza del 17 marzo 1998 - ritualmente passata in giudicato - non essendo decorso, al momento del deposito della predetta domanda, il triennio di ininterrotta separazione; che, infatti, i due coniugi erano separati consensualmente in forza di decreto di omologazione reso da questo Tribunale soltanto in data 21 luglio 1992; che la Casieri, costituendosi nel presente giudizio di divorzio, ha chiesto, oltre alla corresponsione dell'assegno divorzile, l'attribuzione, ai sensi dell'art.
2 del ricorso per separazione consensuale, prodotto dal Sica, nonche' copia dell'atto integrale di matrimonio, dal medesimo prodotta, ove non risulta annotata, ex art.
Ne consegue che permane, in ogni caso, una ingiustificata disparita' di trattamento a fronte di situazioni sostanzialmente analoghe, e cioe' tra l'ipotesi in cui l'indennita' di fine rapporto sia maturata dopo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione (o l'omologa del decreto di separazione consensuale), ma prima della proposizione della domanda di divorzio, e l'ipotesi in cui la maturazione avvenga dopo tale domanda; nel primo caso soltanto, infatti, il coniuge non percettore resterebbe privo di qualsiasi diritto rispetto all'indennita' di fine rapporto percepita dall'altro coniuge, senza alcuna razionale giustificazione.
Filodiritto: Tribunale di Trani, 26 giugno 2001, Ordinanza di promovimento di giudizio costituzionale: Diritto a quota del trattamento di fine rapporto percepito dall'altro coniuge - Maturazione, secondo la giurisprudenza di legittimita' e di merito, al momento della proposizione della domanda introduttiva del giudizio di divorzio o successivamente ad essa - Conseguente esclusione del diritto in caso di maturazione dell'indennita' di fine rapporto nelle more tra il passaggio in giudicato della sentenza di separazione (o l'emissione del decreto di omologa di separazione consensuale) e la proposizione della domanda di divorzio - Ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni analoghe
Ordinanza emessa il 26 giugno 2001 dal tribunale di Trani nel procedimento civile vertente tra Sica Amato e Casieri Maria Matrimonio - Coniuge non passato a nuove nozze e titolare di assegno divorzile - Diritto a quota del trattamento di fine rapporto percepito dall'altro coniuge - Maturazione, secondo la giurisprudenza di legittimita' e di merito, al momento della proposizione della domanda introduttiva del giudizio di divorzio o successivamente ad essa - Conseguente esclusione del diritto in caso di maturazione dell'indennita' di fine rapporto nelle more tra il passaggio in giudicato della sentenza di separazione (o l'emissione del decreto di omologa di separazione consensuale) e la proposizione della domanda di divorzio - Ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni analoghe - Incidenza sul principio di eguaglianza giuridica e morale dei coniugi nonche' sulla garanzia previdenziale.
Secondo quest'ultima sentenza (il cui orientamento, come meglio si vedra' innanzi, risulta recepito anche dalla giurisprudenza di merito reperita a tutt'oggi), infatti, la norma di cui sopra - nella parte in cui prevede il diritto del coniuge non passato a nuove nozze nonche' titolare di assegno divorzile, ad una quota del trattamento di fine rapporto percepito dall'altro coniuge - dev'essere interpretata nel senso che tale diritto sorge solo qualora detto trattamento sia maturato al momento della proposizione della domanda introduttiva del giudizio di divorzio o successivamente ad essa, non anche quando esso sia maturato e sia stato percepito", come e' avvenuto nel caso di specie, data anteriore".
Da tutto quanto sopra esposto consegue che, nel caso in cui la ridetta indennita' venga, infine, percepita, come nel caso in esame, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione (o l'emissione del decreto di omologa) - e, quindi, dopo lo scioglimento della comunione - ma prima dell'introduzione del giudizio di divorzio, il coniuge non percettore, di fatto, non puo' avanzare alcun tipo di pretesa sulla medesima.
verbale relativo all'udienza di precisazione delle conclusioni del 14 marzo 2001, nonche' le conclusioni rassegnate in sede di comparsa conclusionale) - in relazione al quale vi e', tuttavia, contrasto tra le parti in ordine al quantum debeatur - ha contestato la domanda della Casieri di attribuzione del 40% del trattamento di fine rapporto, essendo stata tale provvidenza riscossa nel luglio del 1996 e, quindi, prima della proposizione dell'odierna domanda di divorzio (maggio 1998); che tra i due coniugi vigeva, pacificamente, il regime di comunione legale dei beni (v.
838 del 1970, che consente di gli effetti patrimoniali della pronuncia costitutiva di divorzio al momento della domanda, di talche' maturazione dell'indennita' di fine lavoro deve avvenire in un momento in cui tale sentenza puo' produrre i suoi effetti e cioe', al piu' presto, al momento della proposizione della domanda" (cosi' la motivazione della sentenza citata).
5553/1999, che tale diritto puo' essere riconosciuto con lo stesso provvedimento attributivo dell'assegno di divorzio e, quindi, pure nel caso in cui l'indennita' sia maturata prima della sentenza di divorzio, senza tuttavia precisare in alcun modo il momento a partire dal quale possa essere utilmente azionata la pretesa in questione.
A cio' va aggiunto che l'interpretazione odiernamente denunciata e' stata massicciamente sposata anche dalla giurisprudenza di merito a tutt'oggi edita, parte della quale e' giunta ad affermare addirittura che il diritto in questione sorgerebbe soltanto dopo la pronuncia di divorzio (cfr.
3, 29, secondo comma, e 38, primo comma della Costituzione, nella parte in cui, secondo l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di merito e di legittimita', prevede il diritto del coniuge non passato a nuove nozze nonche' titolare di assegno divorzile, ad una quota del trattamento di fine rapporto percepito dall'altro coniuge, solo qualora detto trattamento sia maturato al momento della proposizione della domanda introduttiva del giudizio di divorzio o successivamente ad essa, e non anche in caso di maturazione dell'indennita' nelle more tra il passaggio in giudicato della sentenza di separazione (o l'emissione del decreto di omologa di separazione consensuale) e la proposizione della domanda di divorzio.
Senza considerare che siffatta interpretazione si presta a favorire meccanismi elusivi del disposto normativo: il coniuge debitore, infatti, potrebbe influire sull'obbligazione a suo carico, anticipando la risoluzione del rapporto di lavoro rispetto al divorzio, ovvero posticipando quest'ultimo rispetto al primo, onde far cadere la percezione dell'indennita' durante la separazione.
divorzio consensuale domanda
74, nella parte in cui - secondo l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di merito e di legittimita' - prevede il diritto del coniuge non passato a nuove nozze nonche' titolare di assegno divorzile, ad una quota del trattamento di fine rapporto percepito dall'altro coniuge, solo qualora detto trattamento sia maturato al momento della proposizione della domanda introduttiva del giudizio di divorzio o successivamente ad essa, cosi' escludendo tale diritto in caso di maturazione dell'indennita' nelle more tra il passaggio in giudicato della sentenza, di separazione (o l'emissione del decreto di omologa di separazione consensuale) e la proposizione della domanda di divorzio.
3, 29, secondo comma, e 38, primo comma della Costituzione, nella parte in cui, secondo l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di merito e di legittimita', prevede il diritto del coniuge non passato a nuove nozze nonche' titolare di assegno divorzile, ad una quota del trattamento di fine rapporto percepito dall'altro coniuge, solo qualora detto trattamento sia maturato al momento della proposizione della domanda introduttiva del giudizio di divorzio o successivamente ad essa, e non anche in caso di maturazione dell'indennita' nelle more tra il passaggio in giudicato della sentenza di separazione (o l'emissione del decreto di omologa di separazione consensuale) e la proposizione della domanda di divorzio; Dispone notificarsi copia della presente ordinanza, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.
620) percepito dal marito; che all'udienza presidenziale e' stato fissato un assegno provvisorio, a carico del Sica, pari a quello pattuito dalle parti in sede di separazione consensuale (L.
L'interpretazione odiernamente denunciata, pertanto, verrebbe a porre il coniuge lavoratore", beneficiario dell'assegno divorzile, nella condizione di non poter godere della ridetta indennita', facendo dipendere tale preclusione dal solo dato formale rappresentato dalla materiale riscossione del relativo importo in data anteriore all'inizio del processo di divorzio; e cio' anche quanto tale riscossione sia avvenuta dopo una pronuncia definitiva di separazione e dopo il conseguente scioglimento dell'eventuale regime di comunione, e, quindi, anche quando il coniuge debole" non abbia avuto la possibilita' di esercitare alcun diritto su tale indennita'.
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