infortunio sul luogo di lavoro
infortunio sul luogo di lavoro

L’infortunio sul luogo di lavoro

Ci sono dei casi in cui le sedi di alcune aziende sono situate in edifici che ospitano più imprese. Si può parlare di casi in cui in uno stabile vi siano dei co-working, aeroporti o nelle grandi città come ad esempio Milano, nei centri commerciali. È questo il caso in cui, se un lavoratore dovesse farsi male nell’ingresso dello stabile, di chi sarebbe esattamente la colpa?

Una recente sentenza della cassazione di Milano ha decretato che, nel caso in cui l’infortunio avvenga in uno spazio comune, come l’ingresso dello stabile, la responsabilità ricadrebbe sull’amministratore dell’immobile, ciò secondo quanto disciplinato dal Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro.

Il vero problema è che ai fini del risarcimento, non tutti gli spazi pubblici sono considerati “luoghi di lavoro”. Secondo la normativa inerente alla sicurezza, il luogo di lavoro deve avere una serie di caratteristiche: lo spazio lavorativo deve disporre di postazioni destinate allo svolgimento della propria mansione e deve essere interno all’azienda. Lo spazio circoscritto deve essere inoltre un luogo pertinente alla produttività e all’attività aziendale.

Sostanzialmente viene considerata un’area lavorativa anche il posto dove il dipendente transita per raggiungere la propria postazione professionale.

Successivamente, una volta accertato il fatto che lo spazio in cui avviene l’infortunio possa o meno essere considerato luogo di lavoro, è necessario provare che l’azienda o chi gestisce l’edificio disponga almeno di un dipendente.

Nel caso in cui questo non si verifichi, la responsabilità ricadrà per intero sul proprietario degli spazi comuni dell’immobile, e in questo caso non si potrà fare affidamento sul Testo Unico inerente alla Sicurezza sul Lavoro. In questo caso il proprietario risponderà della responsabilità in quanto ‘custode’ dell’edificio e si farà affidamento agli articoli del Codice Civile, nella fattispecie la sezione che disciplina la vigilanza sul luogo in modo che non si verifichino danni a terzi.

La parte lesa dovrà dimostrare che la causa del danno è imputabile a un malfunzionamento dell’immobile stesso. D’altro canto la parte accusata potrà avvalersi del fatto che il danno sia derivato da caso fortuito inevitabile.

È bene in qualsiasi caso, affidare la propria difesa ad avvocati penalisti validi e con esperienza. Di seguito due link di approfondimento:

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